Regolamento d’Istituto


3. DISCIPLINA DELLE ASSENZE 

 

Art. 10. Giustificazioni delle assenze 

10.1 Gli alunni che, per qualsiasi motivo, sono rimasti assenti dalle lezioni per intere giornate, possono essere riammessi alle lezioni solo giustificando l’assenza (RD 653/1925, art. 16). La giustificazione va brevemente motivata dal genitore e viene accettata e annotata sul registro di classe dal docente della prima ora, a ciò delegato in via permanente dal Dirigente. 

10.2 Per le assenze di durata superiore a cinque giorni (comprensivi di eventuali festività o vacanze), dovute a motivi di salute, si richiede che venga allegato alla giustificazione il certificato medico in carta libera, attestante l’idoneità alla frequenza. 

10.3 Per le assenze di durata superiore ai cinque giorni per motivi di famiglia si richiede che la famiglia invii anticipatamente comunicazione scritta, al Dirigente o al docente prevalente o coordinatore di classe, con dichiarazione della motivazione dell’assenza. 

10.4 La frequenza assidua e la partecipazione alla vita della scuola sono elementi che concorrono alla valutazione anche del profitto in sede di scrutinio finale, pertanto, il numero delle assenze, pur non essendo di per se stesso preclusivo della valutazione del profitto, può incidere sul giudizio complessivo. 

 

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